Art. 3.

      1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera a), le parole: «ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12 ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13» e le parole: «Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «Le deduzioni di cui all'articolo 12 e le detrazioni di cui all'articolo 13»;

          b) al comma 2, lettera c), le parole: «effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12 ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13»;

          c) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «delle deduzioni e delle detrazioni eventualmente spettanti, rispettivamente, a norma degli articoli 12 e 13».